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Scritto da il 26 apr 2010 archiviato in Diritto penale. Puoi seguire i commenti di questo articolo tramite il Feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento in basso oppure effettuare un trackback dal tuo sito

Esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse sportive

L’esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse sportive è penalmente disciplinato dalla L. 401/1989 che sanziona con la pena reclusione tale tipo di illecito.

Obiettivo perseguito dal Legislatore è il pieno controllo del gioco d’azzardo che, come ben noto, è naturalmente predisposto ad attirare soggetti che perseguono finalità illecite.

La citata L. 401/1989 prevede che l’esercizio di attività di raccolta di scommesse sportive deve essere necessariamente subordinato al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., pena la reclusione da sei mesi a tre anni. Il soggetto autorizzato può a sua volta avvalersi di punti di commercializzazione nei quali il  gestore deve limitarsi a fornire allo scommettitore un mero supporto tecnico nella raccolta della scommessa.

L’intento, infatti, è quello di garantire che il contratto nasca e si esaurisca esclusivamente tra il concessionario autorizzato e lo scommettitore senza che il punto di commercializzazione possa assumere alcun ruolo attivo nell’esecuzione del contratto.

Nella prassi tutto ciò si è tradotto nella predisposizione di contratti predisposti dal concessionario quale condizione necessaria per l’accesso alle scommesse, nel rilascio di tessere magnetiche collegate ad un conto economico da cui attingere il denaro per le scommesse e nel quale far confluire il denaro delle vincite.

Se questo è il sistema predisposto dal Legislatore, però, la prassi applicativa ha dato origine anche a numerosi problemi attualmente oggetto di vaglio giurisprudenziale. Infatti, numerose sono le pronunce di merito e di legittimità con cui si è tentato di delimitare i confini del “supporto tecnico” del punto di commercializzazione. Troppo spesso detti “punti”, pur consapevoli del proprio margine di operatività, si rendono responsabili di una vera e propria attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse ed incorrendo, in tal modo, nelle violazioni di cui all’art. 4 L. 401/1989.

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