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Scritto da
avv. Luca Zerella
il 29 apr 2010 archiviato in
Diritto immigrazione.
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Il cittadino straniero che intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato italiano deve, a pena di inammissibilità della richiesta, soggiornare, al momento della domanda, nel territorio del paese d’origine. Tanto ha recentemente statuito la Prima sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 7558 del 29.03.2010) nel fornire la corretta interpretazione dell’art. 22 d.lgs. 286/98.
Il percorso logico tracciato dalla Corte prende spunto da una sentenza del G.d.P. di Milano che, in merito ad un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino extracomunitario che non aveva chiesto negli otto giorni successivi all’ingresso nel territorio il rilascio del permesso di soggiorno, aveva ritenuto applicabile per analogia le disposizioni della L. 202/2002 per le quali, in assenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza, gli effetti del provvedimento di espulsione restano sospesi sino all’esito della procedura della “chiamata al lavoro” in base al decreto flussi de l 2006.
Disattendendo il risultato raggiunto dal G.d.P. di Milano, il Giudice di legittimità ha ritenuto che nelle ipotesi in cui il cittadino straniero intenda conseguire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato italiano deve soggiornare, al momento della richiesta, nel paese d’origine cosi come previsto dall’art. 22 L 286/98 e art. 30 d.P.R. 394/1990. Inoltre, non è possibile applicare la disciplina prevista per l’ “emersione del lavoro irregolare” (L. 202/2002) considerato che detta norma, poichè di carattere eccezionale ed in grado di sospendere temporaneamente gli effetti dei provvedimenti amministrativi, è insuscettibile di applicazione analogica.
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