In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo l’art. 4 della L. 89/2001 (Legge Pinto) prevede che la domanda possa essere proposta durante la pendenza del procedimento in cui si assume si sia verificata la violazione, ovvero, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data in cui la decisione che definisce il procedimento è divenuta definitiva.
Ciò premesso, le Sezioni Unite con sentenza n. 27635/2009 hanno stabilito che, con riguardo al processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile come quello cognitivo del g.a. e il processo di ottemperanza, teso a far conformare la p.a. a quanto deciso in sede cognitoria, essi devono considerarsi tra loro autonomi poichè diverse sono le situazioni soggettive con essi azionate.
Ne deriva che, dalla detta autonomia dei diversi giudizi, le loro durate non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi, di cognizione da un canto e di esecuzione o di ottemperanza dall’altro, e che solo dal momento delle decisioni definitive in ciascuno dei processi, sarà possibile, per ognuno di essi, domandare, nei termini dell’art. 4 l. n. 89/01, l’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.














