L’idoneità dei disturbi della personalità a escludere o grandemente scemare la capacità di intendere o di volere
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, anche ai disturbi della personalità, la capacità di essere annoverati fra i vizi di mente idonei a escludere l’imputabilità o quantomeno scemarla grandemente.
L’art.88 c.p. prevede che
“non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”.
Pertanto, un soggetto perché sia imputabile deve avere entrambe le capacità ivi previste.
La giurisprudenza, in tema d’infermità mentale ha avuto un’evoluzione continua . In particolare, seguendo un iter evolutivo speculare a tutta la scienza giuridica occidentale è arrivata a riconoscere come vizio di mente idoneo a escludere l’imputabilità anche il mero disturbo di personalità. Tale precisazione, in alcuni paesi, è divenuta persino norma positiva. Anche in Italia, la commissione Ministeriale di riforma al Codice penale italiano, presieduta dal Prof. Grosso, approvava al nuovo art. 94 c.p. la dicitura che
“Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità … ”.
All’uopo le Sezioni Unite, supplendo il legislatore, con sentenza 8 marzo 2005 n.9163, hanno accolto definitivamente l’orientamento c.d. giuridico in materia, sconfessando l’impostazione medica nelle sue manifestazioni più radicali. Il Supremo Collegio ha pertanto affermato che
“anche ai disturbi di personalità può essere attribuita un’attitudine a proporsi come causa idonea a escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente”
purché ricorrano determinate condizioni .
Tali condizioni sono:
- Che il disturbo della personalità sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità, escludendola o scemandola grandemente;
- Che sussista un nesso eziologico fra disturbo e la specifica condotta criminosa che consente di ritenere la seconda causalmente determinata dal primo. Pertanto, oggi può ritenersi superata una concezione unitaria di vizio di malattia mentale e l’accertamento dello stato d’imputabilità deve essere svolto caso per caso.














