In osservanza dell’art. 26, I comma, d.P.R. 602/1972, l’Agente della Riscossione è tenuto a curare la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria mediante l’ausilio di un agente notificatore autorizzato ed abilitato. A fronte della ben nota importanza della notificazione dell’atto – dalla cui notifica decorre il termine per proporre ricorso -, infatti, il Legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente in favore dell’Agente della Riscossione la facoltà di utilizzare lo strumento della notifica a mezzo posta per gli atti impositivi da esso emanati ed in particolare non vi è nessuna norma che consente direttamente all’Agente della Riscossione di utilizzare la notifica a mezzo posta.
A tal proposito appare opportuno far riferimento all’art. 26 d.P.R. 602/1973 che, nel disciplinare la “Notifica della cartella di pagamento”, riconosce ai Concessionari la facoltà di notificare detti atti mediante il servizio postale ma avvalendosi in ogni caso di agenti notificatori quali
“…gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario…ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (cfr. art. 26, I co., d.P.R. 602/1973).
Ne deriva quindi, che la notifica deve essere sempre curata dall’agente notificatore autorizzato ed abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite l’agente all’uopo abilitato (cfr. ex plurimis C.T.P. Lecce, Sentenza n. 909/05/09 del 16.11.2009).















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