Accade sovente che in pendenza di giudizio avverso un avviso cartella di pagamento provvisoria, l’ente impositore e quello incaricato della riscossione invochino in proprio favore la norma di cui l’art. 15 d.P.R. 602/73 che imporrebbe al contribuente di versare delle somme a titolo provvisorio una volta presentato il ricorso.
Sull’inapplicabilità della sopra citata norma, per effetto di un’abrogazione implicita operata dall’entrata in vigore del d.lgs. 546/92, si è recentemente pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza del 04.09.2009 n. 329/41/09.
Al caso preso in esame, secondo il collegio, sarebbe applicabile solo ed esclusivamente la norma di cui all’art. 68 d.lgs. 546/92, la quale prevede che il tributo, con i relativi interessi, possono essere iscritti nei ruoli, nella misura dei due terzi, solo dopo la decisione sfavorevole della Commissione tributaria provinciale investita del gravame.
Secondo la CTP di Roma, infatti,
“…anche e soprattutto a garanzia del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, l’unica norma applicabile al pagamento dei tributi in pendenza di giudizio è rappresentata dall’art. 68 del dlgs n. 546/1992.”.
Ciò induce a considerare illegittima la prassi secondo la quale l’ente impositore e l’agente della riscossione tantano, sine titulo, di ottenere un adempimento parziale prima che il giudice investito del gravame si sia pronunciato sulla fondatezza o meno dell’atto impositivo della cartella di pagamento provvisoria














