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Scritto da il 26 lug 2010 archiviato in Diritto dei consumatori, Responsabilità civile, Risarcimento del danno. Puoi seguire i commenti di questo articolo tramite il Feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento in basso oppure effettuare un trackback dal tuo sito

Il danno da vacanza rovinata alla luce del recente orientamento giurisprudenziale

“…con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile…”

Con questa motivazione la Suprema Corte, con la sentenza n. 5189 del 4 marzo 2010, ha riconosciuto l’esistenza in capo al tour operator  o al venditore del pacchetto turistico di obblighi di tipo qualitativo, riguardo a modalità del viaggio,  alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti sulla base di quanto il turista vede sul materiale pubblicitario ed illustrativo offertogli all’atto dell’acquisto del pacchetto turistico.

La Corte, nel caso di specie, ha respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di turisti che aveva trascorso una vacanza in Grecia. Quest’ultima aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l’alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perchè riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All’arrivo, però, la coppia aveva constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato.

Sebbene il Giudice di primo grado avesse ritenuto di non porre a carico del venditore e dell’albergo l’obbligo di garantire la sussistenza di tali requisiti qualitativi, il Giudice di legittimità, ratificando l’operato della Corte d’Appello, ha ritenuto che in tal caso sussistono i requisiti del danno da “vacanza rovinata”.

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