L’ ordinamento ha sempre riservato al mutuo fondiario un regime diversificato dalle altre forme di erogazione del credito, e ciò in ragione della peculiarità degli interessi sottesi a tale forma di finanziamento.
Il trattamento diversificato si è tradotto nella previsione legislativa dell’anatocismo di cui al d.P.R. 7/1976 ed alla legge 175/1991 per effetto della quale era previsto che le rate di ammortamento di un mutuo fondiario scadute, cosi come composte da quota capitale e quota interessi, erano idonee a produrre immediatamente altri interessi.
Secondo una prospettiva storica, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata – comprensiva degli interessi di ammortamento – si presentava strumentale al complessivo funzionamento del sistema dell’erogazione e raccolta del credito fondiario precedentemente caratterizzato dall’emissione delle cartelle fondiarie.
Secondo tale sistema, infatti, nelle operazioni di credito fondiario gli interessi corrisposti dai mutuatari non rappresentavano il corrispettivo del godimento di un capitale della banca, ma lo strumento per consentire alla banca di far fronte al pagamento dell’eguale importo di interessi passivi dovuti dalla banca ai portatori delle cartelle fondiarie.
Alla previsione normativa si accompagnava un orientamento ampiamente diffuso nella giurisprudenza secondo il quale in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento delle rate, l’esercizio della condizione risolutiva prevista nei contratti di mutuo fondiario non escludeva la perdurante operatività del contratto di mutuo ed il diritto della banca di chiedere esecutivamente il pagamento di ogni somma ad essa dovuta, determinando sulle rate residue, già comprensive di capitale ed interessi, gli interessi moratori al tasso convenzionale previsto nel contratto.
Questo orientamento, che trovava il proprio fondamento nella relazione economica tra erogazione del mutuo ed emissione delle cartelle fondiarie – oggi venuta meno – è stato definitivamente superato dal più recente orientamento avallato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 19.05.2008 N. 12639.
La Suprema Corte ha ritenuto di qualificare l’esercizio della condizione risolutiva da parte dell’istituto di credito quale causa di risoluzione del mutuo.
La dichiarazione della banca, pertanto, si configura come clausola risolutiva espressa anche in considerazione del fatto che il mutuo è un contratto di durata per il quale la risoluzione fa salve le prestazioni già eseguite prima della domanda giudiziale: la risoluzione, quindi, comporta nient’altro che una scadenza anticipata dell’obbligazione del rimborso del capitale, ferma restando l’applicabilità degli interessi moratori che non possono, però, prodursi sulle rate non scadute.
Ne deriva che in caso di risoluzione anticipata del contratto, il mutuatario dovrà provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, all’immediata restituzione della somma capitale, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto, ma la banca non avrà diritto agli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e gli interessi di mora saranno dovuti solo sulle rate scadute e non pagate, non sul capitale residuo. Sul credito cosi determinato andranno calcolati gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito.
“…l’esercizio della “condizione risolutiva” di cui si discute naturalmente determina l’effetto di risolvere il rapporto di mutuo. Ne consegue…alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all’importo integrale delle semestralità già scadute…, la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere…e che (solo) sul credito così determinato dovranno applicarsi gli interessi di mora” (Cass. SS.UU. sent. N. 12639 del 19.5.2008 – Cass. Sent. N. 20449/2005).















Egregio Avvocato Zerella,
lei scrive che “[...] la banca non avrà diritto agli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e gli interessi di mora saranno dovuti solo sulle rate scadute e non pagate, non sul capitale residuo”. Quindi lei ritiene che funzioni così:
1. Ottengo € 1.000.000 a titolo di mutuo;
2. Pago solo la prima rata di 1.000,00;
3. Su € 999.000,00 (pari al capitale residuo) non pago alcun interesse (in quanto quelli convenzionali conglobati nelle semestralità a scadere non sono dovuti (e concordo); quelli di mora neppure (e, realisticamente, mi sembra una…).
Sarebbe il caso di utilizzare internet con maggiore responsabilità. Saluti. M.
Nell’ultimo passaggio dell’articolo si legge:
“…Sul credito cosi determinato (capitale + interessi convenzionali sulle rate scadute) andranno calcolati gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito.”
L’importanza della decisione della Suprema Corte risiede nel fatto che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, nel caso di risoluzione anticipata mutuo fondiario gli interessi di mora non possono essere calcolati anche sulla quota interesse delle rate non pagate (e quindi non scadute) dopo l’intervenuta risoluzione del contratto.
Gentile lettore, questo fenomeno, tecnicamente definito “anatocismo”, è quotidianamente oggetto di controversie giudiziali tra istituti di credito e fruitori dei servizi bancari.
Il “calcolo” che mi sottopone, anche se riduttivo ed elementare, andrebbe rivisto nel seguente modo:
1) Ottengo un mutuo fondiario per un importo pari ad €1.000.000,00;
2) Il piano di ammortamento prevede il pagamento di n. rate composte in parte da quota capitale ed in parte da quota interessi;
3) Dopo aver pagato alcune rate (capitale+interessi) il contratto viene risolto per inadempimento del mutuatario;
A questo punto, secondo la pronuncia delle SS.UU della Suprema Corte, l’Istituto di credito può richiedere la restituzione dell’intero capitale, della quota interessi sulle rate scadute e su questo importo potrà richiedere anche gli interessi di mora contrattualmente pattuiti. Ciò che invece non potrà chiedere sono gli interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate non scadute.
Questo è l’anatocismo.
Saluti.