Molti dei lettori si saranno chiesti, seguendo le vicende del delitto di Avetrana, come mai, in presenza delle “confessioni seriali” di Michele Misseri, ancora si indaghi alla ricerca della verità. Sarebbe bello, cari amici, vivere in un mondo dove il colpevole confessa, il suo pentimento è sincero, non è “manipolato” da alcun familiare o conoscente e il caso si chiude. Il “mostro” è assicurato alla Giustizia e tutti noi ci sentiamo “purificati”. Non è così semplice, purtroppo o per fortuna.
La “confessione” anticamente era considerata la “regina probationum” (per quei pochi che non conoscessero il latino: “la regina delle prove”) : per ottenerla non si escludeva la tortura, le ordalie e simili arcaici quanto discutibili mezzi di ricerca della prova. Oggi la confessione, grazie a Dio, costituisce un elemento di prova che non si sottrae, al pari degli altri, al controllo della Magistratura. Le confessioni possono esser false e si può ravvisare in quel caso il “reato di autocalunnia” di cui all’art 369 del Codice penale con condanna per reclusione da uno a tre anni.
Ma altre possono essere le motivazioni che spingono il “confitente” a dichiarare il falso accusandosi di delitti mai commessi: malattie mentali; intento si salvare altri dall’accusa del reato di cui il confitente si autoaccusa; sviare le indagini, sempre con l’intento di favorire un complice o un’associazione a delinquere di cui lo stesso confitente è partecipe;molte volte il confitente si autoaccusa di un reato minore per sfuggire, magari creandosi un alibi, all’imputazione di un reato di maggiore gravità che vuole eludere o occultare;per procurarsi un qualunque vantaggio come quello di evitare interrogatori che non sempre si svolgono “serenamente” o nel rispetto dei diritti dell’indagato (nuove forme di tortura?).
Insomma, la confessione non esaurisce le indagini e bisogna valutarla attentamente nel contesto sogettivo e oggettivo in cui è stata resa dal confitente. Nel caso di “Zio Michele” abbiamo confessioni e “ritrattazioni” fino all’incidente probatorio, in cui si è cristallizzata (quale prova assunta in dibattimento) la versione che tutti conoscono, dove lo stesso accusa la figlia Sabrina. Sono succedute, dopo l’incidente probatorio, ulteriori “ritrattazioni”, nuove versioni che ora confermano ora smentiscono in tutto o in parte quanto “confessato” in precedenza. Sia chiara una cosa (anche all’esercito di avvocati che “si agitano” ad Avetrana e dintorni): la ritrattazione non elimina di per sé il valore della confessione, ma obbliga gli inquirenti a valutare nuovi elementi, a verificarli, a confrontarli e dare loro il giusto spessore, il giusto peso, la giusta dimensione nel “puzzle” investigativo. Ma quello che sfugge al pubblico, attonito dinanzi alle vicende di Avetrana, è che la “confessione” nel nostro sistema giudiziario non è una “prova”, nella fase delle indagini, ma un “indizio” e nemmeno l’unico, sul quale gli investigatori debbono “mettere alla prova” la loro pazienza ed esperienza.
Andiamo per ordine. Nel nostro codice di procedura penale in vigore (1988-1989) esistono due principi cardine: il principio del libero convincimento e il principio della libertà di prova. Coordinando questi due principi si ottiene per deduzione logico-giuridica che la “prova” può essere di due specie: diretta o storica o rappresentativa oppure presuntiva o critica cioè desumibile da osservazioni di ordine induttivo o deduttivo. Per questo nel nostro ordinamento si utilizza ampiemente la cosiddetta “prova indiziaria”: l’indizio. Quest’ultimo si può definire come un elemento composto da un “fatto certo” e un’operazione logica che lo collega al fatto da provare.
Quindi dall’indizio si cerca logicamente, per passi logici, per sillogismi, di giungere ad una certezza, data dal fatto da provare, come conclusione dell’iter logico seguito. Si parla, quindi, di “catena indiziaria”: se crolla un anello della catena logica nella ricostruzione inidiziaria, cade tutto il castello di indizi e ragionamenti sulle connessioni tra gli stessi. Nel nostro ordinamento penale gli “indizi” sono ammessi e si discute della “valutazione” degli stessi. L’indizio deve essere “grave, preciso e concordante” affinché si possa almeno parlare di “certezza della circostanza indiziante”.
L’indizio deve essere quel ponte tra il fatto noto e il fatto da provare dove l’indizio viene valutato tra la necessità e la probabilità che lo stesso sia univoco tra il noto e l’ignoto. Sarà indizio necessario quello che che ci fa inferire un’unica causa, sarà indizio probabile quello che apre un ventaglio seppur ristretto di collegamenti con il fatto noto.In quest’ultimo caso, l’indizio probabile o verosimigliante, più aumentano le probabilità di varie cause più l’indizio sarà vago e poco utilizzabile o attendibile. Sembra ovvio che all’attenzione degli investigatori e del Codice di procedura vadano principalmente gli indizi probabili: a) risulta indagato chi “risulta indiziato di reità”, b) devono esistere “sufficienti indizi di colpevolezza” per potere emettere mandati e ordini contro qualcuno; c) solo le “persone gravemente indiziate di reato” possono essre sottoposte al regime di “fermo”. La confessione è un indizio e nel caso di Michele Misseri anche una prova formata in dibattimento tramite l’incidente probatorio.
Ora si chiede: se la figlia Sabrina è stata “fermata” e messa in carcere, pensate, alle luce di quanto sopra spiegato, che si trovi reclusa sulla base solo delle dichiarazioni del padre ? Per essere considerata “gravemente indiziata di reato” e restare in carcere non pensate che vi siano altre elementi di indagine, altri indizi che coordinati con le confessioni e le le ritrattazioni del padre facciano pensare agli investigatori che ci sia qualcosa di “pesante” che pende contro di lei sul piatto della bilancia della Giustizia ? Concludo con una considerazione: gli avvocati non dovrebbero mai utilizzare i casi che patrocinano come “vetrine” per mettersi in mostra pubblicizzando solo se stessi; non dovrebbero mai prendere soldi dalle interviste televisive; non dovrebbero parlare con la stampa se non per assolute necessità difensive nel solo esclusivo interesse del cliente e per informare l’opinione pubblica in casi di assoluta necessità e gravità sempre nell’interesse processuale e del loro cliente; non dovrebbero acquisire un cliente tramite “procacciatori di affari” con scopo di lucro; non dovrebbero ridurre “a una spelonca di ladri” il “tempio della Giustizia”, parafrasando quanto disse un “mio amico” tanti anni fa in altra occasione. Ad Avetrana non hanno ucciso solo la piccola Sarah.















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