Nell’ipotesi di autovettura comperata e mai consegnata, la finanziaria che ha erogato il prestito può chiedere solo al venditore inadempiente, non anche all’acquirente, il rimborso del prestito erogato.
Nel caso in esame ricorre un’ipotesi di collegamento negoziale, per cui gli effetti dei negozi di vendita e mutuo si coordinano per l’adempimento di una funzione unica: l’acquisto di un bene di consumo. Ne deriva, quindi, che la validità, l’efficacia e l’esecuzione di uno influisce sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dell’altro.
Tale principio espresso dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ritiene che si ha collegamento negoziale se, al di sopra della singola funzione dei vari negozi, si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende di ciascuno di essi determinano effetti sull’altro (cfr. Cass. N. 474/1994).
Detta strumentalità ricorre anche nel caso di cd. contratto di “mutuo di scopo“, o di “finanziamento finalizzato”, consistente nell’erogazione del credito in cui acquista rilievo, accanto alla causa creditizia, il motivo per cui viene concesso il mutuo. La clausola di destinazione delle somme finanziate si inserisce nel contratto, per cui, secondo la terminologia corrente il “contratto di funzionalizza” e a carico del mutuatario sorge un vero e proprio obbligo di destinazione della somma mutuata.
Quindi, posto che nel contratto di mutuo è previsto lo scopo, consistente nel reimpiego della somma mutuata per l’acquisto del veicolo, e che in virtù del collegamento negoziale della somma concessa in mutuo beneficia il venditore, il seguito al venir meno dello scopo nel negozio di mutuo, concretato dalla risoluzione della compravendita dell’autoveicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (ex plurimis Cass. N. 3589 del 16.02.2010, Cass. N. 7773 del 19.05.2003).
A rafforzare tale ricostruzione giuridica è sopravvenuta la norma introdotta dall’art. 42 del Codice del Consumo che riconosce al consumatore, nell’ipotesi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, un’azione diretta nei confronti del finanziatore.
Il senso della norma è chiaro. Essa, infatti, parte dal presupposto che, nelle ipotesi come quella di cui al caso in esame, l’acquirente non entra mai in contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di un finanziamento, ma non gli è consentito, se vuole ottenere un finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello suggeritogli.
E’ inoltre lo stesso venditore ad istruire la pratica in base agli accordi stabiliti dal finanziatore, ad informare il compratore sulle modalità di rimborso e ad ottenere direttamente dal finanziatore l’importo del prestito.
Ne deriva, quindi, che per l’acquirente l’operazione non può che apparire unitaria, per cui nel caso in cui il contratto di compravendita non è eseguito, il mutuante potrà richiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore, non anche all’acquirente.















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