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Scritto da il 11 apr 2010 archiviato in Diritto Bancario. Puoi seguire i commenti di questo articolo tramite il Feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento in basso oppure effettuare un trackback dal tuo sito

Segnalazione centrale rischi Banca d’Italia

Il servizio di centralizzazione dei rischi svolto dalla Centrale dei Rischi consente ai singoli intermediari partecipanti di valutare la capacità di rientro dei finanziamenti dei soggetti in essa censiti.

Nell’espletamento di tale attività, la Centrale raccoglie i dati comunicati dagli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti.  Si tratta, quindi, di un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche vigilate dalla Banca d’Italia,  nel quale gli intermediari effettuano diverse tipologie di segnalazione collegate all’importo del credito o alla peculiare condizione di rischio.

Ad essa, poi, si rivolgono gli intermediari al fine di ottenere informazioni sulla posizione globale di rischio di qualsiasi soggetto censito (cd. prima informazione), non solo quando abbia fatto richiesta di credito, ma ogni qual volta sussistano finalità connesse all’attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Dal mancato pagamento di un finanziamento o di un mutuo, così come il mancato rientro di un fido deriva la segnalazione nella Centrale Rischi.

Alla luce del notevole contenzioso sviluppatosi attorno alla richiesta di interessi anatocistici, all’applicazione della commissione di massimo scoperto, all’applicazione degli interessi “su piazza”, molto spesso tali segnalazioni sono relative a crediti contestati dal cliente.

Ne è derivato, quindi, un altrettanto notevole contenzioso, di natura sia cautelare che di merito, attorno alle ipotesi di illegittima segnalazione. La giurisprudenza sul punto ha individuato le seguenti conclusioni:

A) per la segnalazione è necessario: 1) che sussista, quanto meno, una condizione non transitoria, ma superabile di difficoltà ad adempiere; 2) che l’intermediario compia una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, estesa anche alle condizioni finanziarie diverse dal rapporto contrattuale della banca ed ai dati non presenti nella Centrale dei rischi; 3) che l’intermediario informi preventivamente il cliente dell’istruttoria finalizzata alla segnalazione ed assuma direttamente da quest’ultimo le informazioni sulla sua situazione finanziaria;

B) in relazione ai rimedi esperibili è ammissibile la tutela cautelare, sebbene: 1) la distinzione tra soggetti imprenditori e non imprenditori possa costituire un indice del periculum, dovendosi accertare lo stesso solo in presenza di precise allegazione supportate da indizi concreti della loro esistenza; 2) l’ordine del giudice può anche essere non di mera cancellazione, ma di rettifica, determinare una iscrizione della condizione del cliente in categorie diverse dalla sofferenza; 3) i dati non vanno cancellati mediante elisione integrale degli stessi, ma, almeno all’ente gestore deve risultare l’avvenuta rettifica e la data della stessa; 4) l’esperibilità del rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 152 cod. privacy rende problematico il ricorso all’art. 700 c.p.c. per difetto di residualità; 5) essendo previsto un obbligo di rettifica da parte degli intermediari, l’ordine del giudice va diretto allo stesso intermediario segnalante, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Banca d’Italia;

C) riguardo alla tutela risarcitoria bisogna riscontrare: 1) l’essenza di un autonomo diritto alla reputazione commerciale a copertura costituzionale, costituendo la stessa un profilo dell’avviamento o rientrando nel diritto alla reputazione personale, tendenzialmente non pregiudicato dalla mera segnalazione; 2) il collegamento della responsabilità della banca con la violazione di obblighi di protezione, imposti dal dovere solidaristico, così come dalle stesse Istruzioni; 3) la necessità di una prova del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, in ogni caso risarcibile, anche mediante presunzioni.

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3 commenti for “Segnalazione centrale rischi Banca d’Italia”

  1. francesca becciu scrive:

    molto preciso

  2. Ciro scrive:

    Nel 2000,ho fatto uno sconfinamento di 5000 euro,sul conto-Mi e stato chiuso il conto corrente-La banca a tutt’ora ,a distanza di 10 anni non ha intrapreso alcuna azione esecutoria,per il debito-Ho chiesto un prestito alla mia banca,la quale mi ha rifiutato il finanziamento,in quanto il mio nominativo e stato inserito nella centrale rischi della Banca D’Italia ,in posizione di sofferenza,con credito ceduto-
    Cortesemente,mi potete dire,come posso fare per farmi cancellare ? Per quanto tempo vige l’iscrizione nella centrale rischi della banca d’italia,anche per somme inferiore a 30.000 euro-
    Vi ringrazio della risposta
    Ciro

  3. wally bonvicini scrive:

    @ Ciro:
    probabilmente oggi avrai gia’risolto i tuoi problemi!POtra’comunque essere utile ad altri.
    devi chiedere non solo a Banca d’Italia bensi’anche a tutte quelle banche dati che sono sorte come i funghi in montagna dopo una settimana di pioggia,e precisamente:
    crif,experian,cerved,ctc milano e a tutte chiedi la veirfica della tua posizione(gli indirizzi li trovi in internet senza difficolta’)invia le raccomandate oppure fax:sono tenute a risponderti gratuitamente.Diffida di chi si propone di farlo per te chiedendoti denaro.Dopo che avrai ricevuto le risposte,mi ricontatti all’indirizzo:wally@attilafashion.it -sono responsabile regione emilia della Federcontribuenti-buona fortuna!

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