Con la sentenza n. 2 del 7 gennaio 2010 l’Ufficio del Giudice di Pace di Fasano, ricorrendo l’ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica ad un utente della strada, ha ritenuto corrette la chiamata in giudizio dell’Asl territorialmente competente.
Il passaggio principale si rinviene nella Legge 157/1992 che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia di gestione e tutela della fauna selvativa, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che essa arrechi danni a terzi, pena la responsabilità della Regione stessa ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Pertanto, nelle ipotesi come quella di cui alla sentenza in commento, deve ritenersi corretta la chiamata in causa dell’Asl, senza la necessità di evocare in giudizio anche il Comune.
Sul punto, inoltre, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che dopo l’entrata in vigore della l. n. 968/1977 che ha incluso la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, le Regioni hanno l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e cose e sono eventualmente responsabili ai sensi dell’art. 2052 c.c., in caso di omissione.
Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 8 gennaio 2010, n. 89) ha escluso la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2043 c.c..














