La seconda sezione penale della Corte di Appello di Bologna nel 2008 ha redatto una sentenza per uno dei casi più noti in cui l’imputato era un “hacker“. La sentenza dimostra, pur nella sua ineccepibile motivazione, l’inadeguatezza della repressione del fenomeno criminale dei reati informatici. Il caso ormai famoso negli ambienti giuridici, era quello del virus informatico denominato “Vierika“: un “internet worm” programmato in Visual Basic Script. Al di là della descrizione del tipo di virus che veniva inviato tramite email alle ignare vittime, quello che importa è che l’hacker, senza saperlo, lo inviò pure ad un indirizzo email della Guardia di Finanza di Milano (un genio, non c’è che dire!). E da lì partì il processo.
L’attacco informatico riguardava, nelle intenzioni del “genio”, il server della Tiscali. Fu condannato in primo grado per l’art. 615 ter codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), trasformata la condanna da pena detentiva a pena pecuniaria. In grado d’appello la pena fu ulteriormente ridotta ravvisando nel comportamento dell’hacker il solo reato più mite quanto a pena di cui all’art. 615 quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) con pena detentiva trasformata in pena pecuniaria ridotta rispetto al primo grado, evidentemente.
Motivi in sintesi: la Corte non ha ritenuto ravvisarsi la fattispecie penale di cui all’art. 615 ter che tutela il “domicilio informatico” inteso sia come spazio fisico in cui sono contenuti dati informatici personali, sia quale spazio ideale di pertinenza della sfera individuale e privata, non essendoci stato alcun “danneggiamento” dei programmi del sistema dell’utente, né alcuna “modificazione” in senso informatico. Non vi furono modificazioni di dati, ambiente, interazione, programma. Il virus non aveva modificato i parametri di funzionamento dei programmi attaccati, non li aveva manipolati. I programmi erano operativi e il virus era solo un “non gradito ospite” (che però violava la privacy!), secondo la Corte. Quindi la Corte ha derubricato il reato a quello di cui all’art 615 quiquies codice penale.
Invitando il lettore a documentarsi su internet sul testo completo della sentenza e sulla vicenda in generale, per quanto attiene al discorso che ho iniziato qualche articolo fa, vorrei far notare nuovamente come la legge sulla repressione dei reati informatici sia inadeguata. Cominciamo col dire che la legge n. 547 del 1993 aggiunse nel nostro ordinamento penale i reati di cui sopra in un mondo, come quello italiano, dove Internet non lo usava nessuno in Italia. Se pensate che ancora oggi fa fatica a decollare il processo telematico per la Giustizia, vi rendete conto di quale potesse essere la situazione nel 1993. In pratica era una legge “per sentito dire”: altre realtà come quella Statunitense, avevano già Internet come protagonista della vita lavorativa e comunicativa di milioni di persone, mentre noi avevamo solo reti telematiche interne ad aziende che non comunicavano tra di loro tramite la “rete delle reti”.
Ancora oggi, nonostante la diffusione di Internet, un certo misoneismo ed una arretratezza culturale congenita al popolo italiota, rende difficile lo sviluppo e l’utilizzo di Internet da parte della massa. I reati informatici sono rimessi al prudente apprezzamento del Giudice nella loro interpretazione ed applicazione nonché adeguamento ai tempi. Ma come si sa, la legge penale in Italia non consente analogie, estensioni interpretative, “stiracchiature” oltre la lettera della legge e le norme in tema di crimini informatici non sono “norme penali in bianco”, tra l’altro discutibili e in contraddizione con il nostro ordinamento penale. Inserire gli artcoli 615 ter, quater e quinquies nel Codice penale quali “aggiornamenti” del reato di violazione di domicilio di cui all’art. 615, lascia intendere come gli schemi mentali del legislatore siano fiorvianti rispetto al fenomeno dei reati informatici. Questi ultimi dovrebbero essere trattati in una apposita legge penale strutturata (un testo unico, ad esempio), che tenga conto della pericolosità, originalità e lesività degli stessi in un mondo dove, prima o poi, tutti i rapporti pubblici e privati transiteranno per Internet.
Che l’hacker di Vierika fosse un tipo realtivamente innocuo, per la Corte, rispetto ad altri suoi simili, ne sono lieto. Ma le cronache giudiziarie ci informano che nella maggior parte dei casi viviamo ormai in case di cristallo, dove la privacy è una vuota parola che serve solo per dare poltrone a qualcuno, come quelli che a sproposito dicono che vada costituzionalizzato l’accesso ad internet. Internet è un frigorifero: i diritti della gente sono nel cibo contenuto dello stesso o che si spera le persone possano inserire nel proprio elettrodomestico. La realtà informatica è per sua natura sempre in evoluzione, non può essere cristallizzata in nome inadeguate a tutela dei cittadini. Il “furto informatico” è diverso e più lesivo del Furto di cui all’art. 624 codice penale.















“lo inviò pure ad un indirizzo email della Guardia di Finanza di Milano” …certo… come no….