Continuo il discorso sulla incostituzionalità del “Processo Immediato”, tutto basato sul concetto di “evidenza della prova”. Ma cosa sono le prove nel nostro processo penale ? Il Giudice deve essere messo in condizione di ricostruire i fatti in modo da stabilire se il fatto storico così ricostruito sia conforme alla fattispecie astratta prevista dalla norma penale. Per far questo il Giudice ha necessità di idonei strumenti che gli consentano tale operazione logico-giuridica. Tali strumenti sono “le prove”: esse sono quei “fatti noti” che attraverso un percorso logico consentano di provare, appunto, se il fatto storico rappresentato nell’imputazione all’inizio della fase processuale (fase delle indagini), fatto ignoto, sia sussistente e con quali modalità lo stesso si sia attuato.
L’art. 187 del codice di procedura penale afferma che oggetto della prova sono
“i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.
Quindi oggetto della prova, oltre il fatto storico sono anche tutte quelle circostanze che consentono la punibilità dell’imputato nonché i fatti inerenti alla responsabilità civile dell’imputato stesso ( se nel processo vi sia stata una costituzione di parte civile della parte offesa che chiede i danni). A costruire la prova nel nostro sistema processuale accusatorio partecipano più soggetti, a differenza del precedente processo inquisitorio del 1930, proprio per assicurare la maggiore obiettività nel raggiungimento della verità del fatto storico contestato: ora con l’art. 190 c.p.p. abbiamo un “diritto alla prova” ! Abbiamo “il diritto di difendersi provando”. Infatti, anche l’imputato, per la parità tra accusa e difesa,
“…ha la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore”
così recita l’art. 111 della Costituzione italiana al comma 3, articolo a suo tempo modificato, introducendo a livello costituzionale il c.d. “giusto processo”. Il Giudice, che riveste la posizione di terzo rispetto all’accusa e difesa, valuterà nella istruttoria dibattimentale, attraverso un percorso razionale di cui darà conto nelle motivazioni della sentenza, le prove come strumenti che gli consentano di giungere all’accertamento del fatto storico oggetto dell’imputazione. E qui comprendete anche la differenza tra “prova” e “indizio”. La “prova” è “rappresentativa”, è “diretta” rispetto al fatto storico da provare: la “prova” si congiunge al fatto ignoto direttamente, la prova “rappresenta” il fatto ignoto da provare. L’indizio, al contrario, parte da un fatto “provato” che si pone come , appunto “elemento indiziante”, e attraverso il ricorso a delle massime di esperienza consente di pervenire ad un giudizio circa l’esistenza del fatto storico.
Ma il procedimento logico non è diretto ma “mediato”, perché senza l’applicazione di massime di esperienza (il c.d. id quod plerumque accidit) o di leggi scientifiche non si arriverebbe alla conoscenza del fatto storico ignoto. Proprio per questo l’indizio è una prova dotata di minor valore probatorio. L’art. 192 del c.p.p. al comma 2 recita:
“ l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti”.
La prova del fatto storico oggetto dell’imputazione si forma in dibattimento dopo essere passata attraverso il “procedimento probatorio” che consta di quattro fasi: la ricerca, l’ammissione, l’assunzione e la valutazione della prova. Come vede chi legge questo articolo e i due articoli precedenti, nel Giudizio Immediato la logica che sottende ai procedimenti speciali, che derogano al procedimento ordinario, crea una incostituzionalità del procedimento stesso, tutto basato su un concetto di “evidenza della prova” che è in contraddizione con il nostro ordinamento processuale penale e con il principio del “diritto alla prova”. Il semplice interrogatorio dell’imputato, come condizione del Giudizio Immediato, sulla “prova evidente” non colma la lacuna e la mostruosità di tale procedimento. Nella fase delle indagini forse si possono avere indizi gravi precisi e concordanti, ma la “prova”, la rappresentazione diretta dei fatti s può avere solo in dibattimento, con la parità del contraddittorio tra accusa e difesa. Gli articoli che scrivo, come questo, non hanno la pretesa di esser esaustivi dell’argomento trattato, ma solo divulgativi e con l’augurio che facciano riflettere i lettori, rendendoli un pochino più consapevoli di quanto leggono sui giornali circa le cronache giudiziarie. Fate funzionare il vostro cervello e non abbiate paura: le leggi le scrivono gli uomini e spesso sono sbagliate, ma si possono cambiare…magari a colpi di sentenze !














